Art. 3.
(Programmi per l'assolvimento dell'obbligo formativo).

      1. Ai cittadini in cerca di prima occupazione che devono completare l'obbligo formativo, residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario, si applicano le norme che consentono l'integrazione dei processi di istruzione e di formazione, nonché le norme regionali che regolano la valutazione delle competenze secondo gli standard minimi nazionali.
      2. I programmi di istruzione e di formazione, nonché la valutazione delle competenze, da certificare nel «libretto formativo», sono definiti secondo le norme stabilite dagli accordi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la valutazione del bilancio di prossimità e delle opportunità di inserimento lavorativo, intervengono i soggetti istituzionalmente preposti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, e 4, della presente legge.